Vuoi allenare in serie b? Ecco cosa devi sapere…

Calciomercato.com ha posto all’Avv. e Procuratore Sportivo Jean-Christophe Cataliotti, titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e agenti dei calciatori (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sul contratto degli Allenatori di Serie B alla luce dell’Accordo Collettivo che disciplina la loro attività professionale.

Una prima doverosa curiosità: gli allenatori di Serie B sono lavoratori subordinati?
In generale il rapporto di lavoro tra allenatore professionista (A-B-Lega PRO) e società di calcio trova primaria regolamentazione nella legge n. 91/1981, che lo riconduce nell’area del lavoro subordinato e ne definisce i tratti di specialità rispetto ai comuni contratti di lavoro. Da evidenziare che, al momento attuale, la Serie B ha una normativa contrattual-collettiva di riferimento a differenza dellla serie A che, viceversa, è in attesa che venga rinnovato il relativo accordo collettivo.

Rimanendo, allora, nell’ambito delle norme degli allenatori di Serie B, che cosa comporta il loro esonero da parte delle società?
In base a quanto disposto dall’art. 9 dell’Accordo Collettivo, le società hanno la facoltà di esonerare l’allenatore dal rendere la prestazione oggetto del contratto. L’esonero non comporterà per il Mister la perdita del diritto alla retribuzione. All’allenatore, infatti, spetteranno tutti gli emolumenti, nonché, limitatamente alla stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto alle giornate di campionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.

Che cosa accade se l’esonero avviene prima dell’inizio del campionato?
La risposta è contenuta nell’art. 9, comma 3, dell’Accordo, ai sensi del quale, in siffatta ipotesi, l’allenatore avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto sino al termine del campionato stesso, fermo restando l’obbligo della società di corrispondergli gli emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, l’allenatore avrà la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra società.

E se l’esonero avviene dopo l’inizio del campionato?
In tal caso, l’allenatore avrà diritto di recedere unilateralmente dal contratto sino al termine della stagione in corso, ma gli sarà vietato di tesserarsi e svolgere attività per altra società.

Le società di calcio possono interferire nel campo delle scelte tecniche dell’allenatore?
Assolutamente no. L’art. 17, comma 2, dell’Accordo, mirante a tutelare la dignità professionale dell’allenatore, dispone che la socità non può effettuare ingerenze nel campo delle competenze tecniche dell’allenatore, tali da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievoli per la stessa immagine dell’allenatore.

E se la società dovesse interferire?
Secondo quanto disposto dall’art. 17, comma 3, dell’Accordo, l’eventuale ingerenza in tal senso da parte della società potrà formare oggetto di ricorso da parte dell’allenatore al Collegio Arbitrale per la richiesta del rispetto del contratto o per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della società fino alla risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo della società di risarcire il danno, che potrà comprendere sia la parte fissa sia la parte variabile della retribuzione prevista dal contratto, per la parte non eseguita, nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale.

Ricordiamo che non è fatto divieto ai procuratori sportivi assistere gli allenatori!

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